“la CTR ha esercitato il potere di determinare la sanzione (avuto riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell’agente, all’opera da lui svolta per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali) di cui all’art. 7, primo comma, d.lgs. n. 472 del 1997, che tuttavia non è dato in caso di condotta illecita sanzionata in misura fissa (Cass. n. 1660/2013, proprio in materia di sanzione ex art. 13 d.lgs n. 471 del 1997).”