La quinta Sezione della Suprema Corte, richiamando una precedente pronuncia in materia, ribadisce la necessità che, in caso di affidamento del servizio di riscossione coattiva al concessionario, l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile deve risultare da apposito atto sottoscritto.
“Il contribuente contesta la legittimazione della funzionaria che ha sottoscritto l’ingiunzione. Pone una questione di prova della legittimazione non una questione di motivazione dell’atto. Non sussiste alcuna presunzione di legittimità dell’atto d’ingiunzione. Va aggiunto che, con sentenza n.31707/2018, la Corte ha precisato che “in caso di delega da parte dell’ente pubblico dei poteri di accertamento e riscossione al concessionario, la sottoscrizione del provvedimento impositivo è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, purché risulti, unitamente alla fonte dei dati, in un apposito atto sottoscritto dal concessionario, che assolve alla medesima funzione garantita, nell’ipotesi di gestione diretta dell’imposta da parte dell’ente pubblico, dal “provvedimento di livello dirigenziale” di cui all’art. 1, comma 8’7, secondo alinea, della I. n. 549 del 1995″.