La incertezza sulla portata e sull’abito di applicazione della disposizione contenuta nell’art. 13, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, cit., è resa palese dalle istruzioni impartite dalla Amministrazione finanziaria colla circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012, prot. n. 9485/2012, che pare accreditare la tesi del contribuente là dove (a p. 35), con riferimento alla quota del tributo riservata allo Stato, si legge: « La quota di imposta risultante è versata dal contribuente contestualmente a quella di competenza comunale. Non appare superfluo, in questa sede riassumere le seguenti fattispecie […] per le quali non è dovuta la quota IMU riservata allo Stato: L.] alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati ». Ricorre, pertanto, la invocata causa di non punibilità del contribuente.