“Con particolare riferimento agli immobili adibiti a garage Cass. n. 1711 del 2017, richiamando Cass. civ. Sez. VI-5, n. 33/15 (conf. Cass. un. 18022/13 e 17634/04) ha ritenuto che «in virtù del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, arti. 62 e 64, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria, che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, in cui i servizi sono istituiti, compresi i garage. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio, salva l’autorizzazione dell’ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione».