“…gli aumenti in questione sono stati disposti con Delib. di G.C. n. 962 del 2003, dunque tali aumenti non risultano illegittimi secondo i parametri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, secondo cui “… non è corretta l’interpretazione dell’art. 1, comma 739, della L. n. 208 del 2015, secondo cui esso ripristinerebbe retroattivamente la potestà di applicare maggiorazioni alle tariffe per i Comuni che, alla data del 26 giugno del 2012, avessero già deliberato in tal senso. La disposizione, invece, si limita a precisare la salvezza degli aumenti deliberati al 26 giugno 2012…” Dunque, secondo la Corte Costituzionale appare conforme a costituzione l’interpretazione di tale comma 739 nei limiti in cui consente di non considerare illegittimi gli aumenti già deliberati, come nel caso di specie, entro il 26 giugno 2012.”