“Per converso, dall’analisi della sentenza impugnata risulta che i primi giudici hanno ritenuto applicabile la suddetta disposizione per un motivo differente, ovvero in ragione di quanto già affermato dalla Suprema Corte in ordine al fatto che “ai veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l’esclusivo o prevalente esercizio dell’attività pubblicitaria, e concretamente utilizzati a tal fine, e applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 12, relativa alla pubblicità ordinaria, e non quella di cui all’art. 13, del medesimo decreto legislativo, riguardante la pubblicità effettuata con veicoli, poichè questa, a differenza dell’altra, costituisce una modalità eccezionale, insuscettibile di interpretazione estensiva, e che, per il suo tenore letterale, si riferisce ad attività svolta mediante veicoli che mantengano le caratteristiche strutturali e la destinazione d’uso loro propria: nella specie, la S.X ha confermato la decisione impugnata che aveva affermato l’applicabilità della disciplina di cui al D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 12, in relazione a camion-vela, espressamente adibiti ed immatricolati per l’espletamento di attività pubblicitaria” (Cass. n. 5858 del 2012, Cass. 05/06/2013, n. 14143).”