COSAP – Area accessibile – Soggetta a canone – Corte d’Appello Napoli – Sentenza 30/11/2020

Osserva il Collegio che sulla base di questi elementi è ineluttabile concludere che il Comune appellante non erra nel sostenere che l’area occupata, siccome costituente parte di una “aiuola” posta di fronte ad una stazione ferroviaria e, soprattutto, circondata dalle pubbliche strade, ed essendo pertanto “aperta al libero accesso pedonale” (così Cass. 24430 del 2016), sia gravata da una servitù di uso pubblico.

È noto che, secondo i giudici di legittimità, perché si costituisca per usucapione una servitù pubblica di passaggio su una strada privata, è necessario che concorrano contemporaneamente le seguenti condizioni: 1) l’uso generalizzato del passaggio da parte di una collettività indeterminata di individui, considerati “uti cives” in quanto portatori di un interesse generale, non essendo sufficiente un’utilizzazione “uti singuli”, cioè finalizzata a soddisfare un personale esclusivo interesse per il più agevole accesso ad un determinato immobile di proprietà privata; 2) l’oggettiva idoneità del bene a soddisfare il fine di pubblico interesse perseguito tramite l’esercizio della servitù; 3) il protrarsi dell’uso per il tempo necessario all’usucapione (così Cass. n. 28632 del 2017).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *