Questa Corte, proprio con riferimento a fattispecie analoga, ha affermato che, «in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, il presupposto impositivo è costituito, ai sensi dell’art. 62 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dal solo fatto oggettivo
della occupazione o della destinazione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, giuridico o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti. Ne consegue che è dovuta la tassa dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune» (Cass. n. 13185 del 2019; cfr., inoltre, Cass. n. 7654 del 2012; Cass. n. 1179 del 2004; Cass. n. 3829 del 2009).