“Ne consegue, per il periodo oggetto di esame (2009 e 2010), è legittima l’applicabilità della Tarsu da parte del Comune di Frosinone, tenuto conto che era sicuramente nelle facoltà del legislatore prevedere l’ulteriore vigenza di tale tassa, così come era in potestà dell’ente territoriale l’adozione delle deliberazioni regolamentari (G.C. n. 127 del 16/3/2009 e n. 165 del 7/4/2010), per determinare le tariffe Tarsu.”