“Inoltre la Corte di Cassazione ha affermato il principio che: “in tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 504 del 1992 spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed – appartenente alla stessa struttura del concedente” (cfr. Cass. 25508 del 18.12.2015; in senso conforme Cass. Sez. V Ord. 07/06/2017 n. 14115, Cass. Sez. VI Ord. 01/07/2016 n. 13542).”
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