“…se la denunzia fu incompleta o infedele o addirittura omessa, come nella specie, l’obbligo di formularla correttamente si rinnova di anno in anno; conseguentemente l’inottemperanza a tale obbligo – sanzionata dall’art. 76 del D.L.vo 15 novembre 1993 n. 507 – non può produrre, per decorso del tempo, come pretenderebbe il contribuente la sanzionabilità solo per la prima annualità, dato che il comportamento omissivo è perdurato nel tempo in violazione del chiaro disposto normativo…”
Altri argomenti trattati nella sentenza: fusione per incorporazione