“Dall’analisi delle norme richiamate si desume, in primo luogo, l’irrilevanza, ai fini dell’assoggettamento all’imposta, della idoneità dell’immobile a produrre reddito: l’art. 8, comma 1, infatti, nell’incipit consente soltanto di ridurre l’imposta del 50%, ma non di escludere dall’imposta un fabbricato inagibile od inabitabile (sempre che di fatto non sia utilizzato). Da ciò si evince l’assoggettamento, comunque, all’imposta di fabbricati presumibilmente non idonei a produrre reddito.”