“Ai fini del riconoscimento dell’esenzione indicata nella lettera i) dell’art. 7 cit., è necessario pertanto che sussistano contemporaneamente entrambi i requisiti:.. quello soggettivo dell’utilizzo dell’immobile da parte di un ente pubblico o privato, diverso dalle società, residente in Italia, che non abbia per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; quello oggettivo della destinazione esclusiva dell’immobile allo svolgimento di una delle attività tassativamente indicata nella norma…”