“Si trova affermato da tempo in giurisprudenza che la situazione che legittima l’esonero si verifica allorquando l’impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell’area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità (ex plurimis Cass. civ. Sez. V, 18/05/2018, n. 12287); tale condizione non ricorre nel caso di immobili che siano di fatto solo inoccupati o sfitti, sebbene potenzialmente idonei ad essere abitati ed utilizzati, anche avendo le utenze (acqua, gas, ed energia elettrica) allacciate e con contratti attivi.”