“L’appellato, incontestatamente legittimato ad imporre la tassazione ai sensi dell’art. 38 comma 4 D.Lgs. n. 507 del 1993, ha rilevato già in primo grado che ogni questione relativa alla mancata conclusione delle procedure espropriative finalizzate alla acquisizione dei terreni su cui sono state realizzate le opere (tra cui anche il marciapiede in questione) ed ogni contestazione in ordine all’asserito mancato pagamento di indennità doveva essere mossa nei confronti del Comune.”