Ringrazio l’Avv.Alessandro Franciò per la preziosa segnalazione
“Il provvedimento impugnato, invero, non reca la sottoscrizione – né per esteso, né mediante sigla, né attraverso l’apposizione di timbro nominativo – del funzionario che si assume averlo emesso ciò che detennina l’assenza di uno dei requisiti essenziali dell’atto, non potendosi, peraltro, applicare l’art. 1, comma 87, della legge n. 549/95…”