“…La sentenza impugnata ha chiaramente evidenziato che l’attività di accertamento esercitata dal Gestore, ai sensi dell’art. 23 di detto Regolamento, al fine di individuare i soggetti obbligati a pagare la tariffa e controllare i dati dichiarati in denuncia, si è tradotta in una verifica diretta delle superfici, mediante il sopralluogo ai locali ed aree tariffati, con la piena collaborazione dell’utente, per cui, nel caso di specie, non è stato necessario “fare ricorso alle presunzioni semplici previste dal Codice Civile” (art. 2729 c.c.), cosa peraltro consentita dalla medesima disposizione regolamentare “in caso di mancata collaborazione dell’utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione” dei presupposti di fatto del tributo in oggetto…”
Civile Ord. Sez. 5 Num. 595 Anno 2021