Alla luce del chiaro tenore della disposizione sopra indicata, va dunque ribadito il principio che, al fine di poter usufruire dell’agevolazione, il soggetto passivo dell’imposta (proprietario, titolare di un diritto reale o concessionario) deve utilizzare concretamente l’alloggio.
In tal senso si è espressa recentemente la Suprema Corte (ord. n. 8964/2020).
Orbene, appare manifesto che tale situazione non ricorre nell’ipotesi in cui i beni immobili vengano concessi in godimento dalla Azienda agli assegnatari delle unità immobiliari abitativa in quanto legittimato passivo dell’imposta è l’Ente possessore dell’immobile diverso dalla persona fisica locataria.
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Sezione I Ancona Sentenza del 1122020 n 270
DIFFORME: