Dalla documentazione in atti si rileva che l’Amministrazione ha in modo ingiustificato prima ritardato di esitare le legittime richieste dell’appellante e poi, altrettanto illegittimamente, ha denegato il diritto della stessa appellante ad ottenere la volturazione a suo nome degli impianti pubblicitari acquistati dal fallimento della società FAP. Allo stesso tempo non si rinvengono elementi tali da reputare sussistente la scusabilità della condotta della PA. Parimenti sussistenti sono la colpa e il nesso di causalità che collega la condotta della PA al danno patito dalla appellante in ragione della mancata attivazione degli impianti.