Nella fattispecie, l’accertamento compiuto dal giudice tributario nella diversa annualità, sul cui passaggio in giudicato
non vi è contestazione, non può essere esteso agli anni successivi in quanto tale valutazione non investe un
elemento costitutivo della fattispecie a carattere stabile o tendenzialmente permanente e comune ai vari periodi di
imposta, posto che sia le condizioni di erogazione del servizio sia le concrete modalità di attuazione dello stesso
costituiscono circostanze mutevoli nel tempo che richiedono di volta in volta una verifica ed un accertamento per
ciascun periodo di imposta.