Massima:
Le violazioni tributarie inerenti il mancato o tardivo versamento dell’imposta derivante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione di cui all’art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/97, perché questo concerne violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell’imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l’omissione è una violazione riguardante l’imposta già liquidata, per la quale l’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.
- Sentenza del 12_11_2020 n. 124 – Comm. Trib. Reg. per la Basilicata Sezione_Collegio 2
- nota_a_sentenza_Avv_Polignano