CANONE UNICO PATRIMONIALE – Un mese ancora per sciogliere i nodi irrisolti

Un mese ancora, cantava in quel capolavoro di  “Quando” il rimpianto Pino Daniele.

Un mese ancora è quello concesso ai Comuni dal nuovo Decreto Sostegno quale termine per l’adozione delle delibere di approvazione del bilancio 2021. Un mese ancora, quindi, per approvare il Regolamento o i Regolamenti sul nuovo Canone Unico Mercati e sul nuovo Canone Unico Patrimoniale (a proposito: meglio CUP  o, vista la civiltà digitale, CPU?).

Era prevedibile e lo avevamo già scritto: https://www.idrico.it/index.php/2021/03/01/per-il-canone-patrimoniale-unico-cpu-nessun-rinvio-o-quasi/.

Ancora trenta giorni per sviscerare la ingarbugliata materia e provare a dipanare alcuni nodi giuridici che pongono complesse criticità interpretative di non agevole soluzione; problematiche che hanno in questi mesi conosciuto un ampio e vivace dibattito animato da interventi di operatori del settore, giuristi, associazioni professionali e persino dello stesso Mef. Non di rado le tesi sono risultate o apparse contrapposte e, francamente, ognuna sembra aver espresso fondati motivi di legittimità.

Proviamo i riepilogare i punti più dibattuti.

LA SOGGETTIVITA’ ATTIVA TRA COMUNI E PROVINCE

Sul podio, a nostro avviso, si pone, quanto ad urgenza, il tema della esatta individuazione della soggettività attiva nell’applicazione del Canone per le esposizioni pubblicitarie collocate sulle strade non comunali fuori dai limiti dei centri abitati e sulle strade provinciali che attraversano i centri abitati nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. Da un lato abbiamo la posizione di Anutel che, con un articolo di Alessandro Merciari del 26/1/2021 https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-soggettivita-attiva-canone-unico-patrimoniale-ADKSIeFB, attribuisce, in maniera convincente, la esclusiva potestà impositiva ai Comuni in ragione del fatto che la suddivisione delle competenze di cui al comma 818 della Legge 160/2019 riguarderebbe soltanto la componente occupazione spazi e non anche quella legata alle esposizioni pubblicitarie. Anche il Mef sembra propendere per questa soluzione interpretativa. Dall’altro versante UPI, invece, ribadisce che l’individuazione del soggetto attivo e legittimato al prelievo non può che individuarsi nell’Ente deputato all’istruttoria dell’istanza ed all’eventuale rilascio del provvedimento finale di autorizzazione. Il problema è di non poco conto e, nell’accedere all’una o all’altra ipotesi interpretativa, si registrano perdite di gettito per gli Enti Locali coinvolti. In soccorso, nel definire la controversia, non giungono neppure gli atti parlamentari o gli studi preparatori che, anzi, appaiono quanto mai scarni o addirittura privi di indicazioni risolutive.

LA SERVITU’ DI PUBBLICO PASSAGGIO

Al secondo gradino possiamo registrare la tematica dell’applicabilità o meno del nuovo prelievo alle occupazioni realizzate su aree non pubbliche ma gravate da servitù di pubblico passaggio. Il Mef, con le risposte ai quesiti posti in occasione di Telefisco 2021,  ritiene che tali aree sfuggano al presupposto impositivo poichè : “il Legislatore ha inteso non ricomprendere nel presuppostoimpositivo la servitù di pubblico passaggio. Pertanto non si può fare riferimento alla dicatio ad patriam poiché la stessa costituisce una delle modalità della costituzione della servitù di pubblico passaggio e pertanto il suo richiamo non vale a realizzare l’attrazione nel prelievo. Di diverso avviso IFEL che , con una nota del 25/2/2021 a corredo della formulazione delle bozze regolamentari, “ richiamando l’orientamento giurisprudenziale formatosi sul tema (cfr. Cass. ss.uu. n. 158/1999), si deve a nostro avviso ritenere che l’occupazione di dette aree comporta una sottrazione della superficie occupata all’uso pubblico idonea a giustificare l’applicazione del nuovo canone unico patrimoniale.” Sul punto, peraltro, era già intervenuta Anutel con una puntuale ricostruzione del Dott. Alessandro Merciari https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/la-servitu-pubblico-passaggio-canone-unico-patrimoniale-AD4yRDKB

LE SANZIONI

A completare la graduatoria, le difformità interepretative tra Mef e Ifel sulla graduazione delle sanzioni da applicare in caso di omesso versamento del canone dovuto alle scadenza previste. Ifel, ancora, si differenzia dal Mef: “Nel caso di omesso versamento, infatti, il MEF ha ritenuto doversi applicare la sanzione di cui all’art. 1, comma 821, lett. h), della legge n. 160 del 2020, la quale prevede una sanzione minima pari al canone dovuto, quindi del 100%. La scelta dello schema proposto (art.18) è ricaduta, invece, sull’applicazione di una sanzione più favorevole stabilita in misura pari al 30%, ritenuta più ragionevole, anche al fine di incentivare le regolarizzazioni tardive. Tale possibilità derogatoria appare percorribile in forza dall’art. 50, della legge n. 449 del 1997, il quale, come noto, sancisce la potestà regolamentare dell’ente anche con riferimento alle entrate diverse da quelle tributarie. D’altro canto, la lett. h) è collocata nel comma 821, che elenca i contenuti minimi del regolamento comunale, confermando quindi la potestà d’intervento in ambito sanzionatorio.”

ALTRE TEMATICHE

Anche con altre difficoltà interpretative e non certo di irrilevante impatto, dovranno poi confrontarsi i tecnici nel già arduo compito di redigere i regolamenti e predisporre le simulazioni tariffarie:

E’ infine su due altri terreni che il dibattito tra i giursti si accende:

  • La giurisdizione: se ordinaria o, in effetti, tributaria
  • Le possibili affezioni di incostituzionalità della norma specie con riferimento ai limiti posti o da porsi agli aumenti tariffari

Nel frattempo, sempre con lo stesso Decreto Sostegno, il Governo ha prorogato al 30 giugno l’esenzione per il pagamento del suolo pubblico per ambulanti e pubblici esercizi e al 31 dicembre è stato prorogato il regime semplificativo ed agevolativo per la richiesta di concessioni di suolo per i pubblici esercizi.

Dunque, ancora 30 giorni per sciogliere i nodi posti dalla non proprio felice formulazione di alcuni commi della Legge 160/2019; nodi che più che giuridici, a questo punto, appaiono davvero gordiani e, forse, proprio come nel caso dell’antica capitale Frigia, necessiterebbe, a dipanare la matassa e ad evitare un contenzioso che si preannuncia ormai come certo, un risoluto e decisivo intervento del legislatore.

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