MASSIMA:
La mancata presentazione dell’apposita domanda nelle forme previste dal Regolamento Comunale, nella fattispecie del Comune di Roma, non costituisce ostacolo, atteso che i rapporti tra Contribuente ed Ente impositore devono essere improntati a correttezza e buona fede, al riconoscimento in sede di opposizione all’accertamento, conseguentemente annullato, sussistendo le condizioni sostanziali previste dal Regolamento, dell’esenzione dalla Tari. Nel caso in esame il contribuente, inquilino di casa popolare, aveva una invalidità non inferiore al 75%, due figli minori a carico e un reddito annuo inferiore a €uro 6.500. (G.T). Riferimenti normativi: art. 14 del Regolamento Comunale del Comune di Roma