La TOSAP è dovuta anche dalle società concessionarie dello Stato per l’occupazione di spazio pubblico mediante impianti adibiti ai fini pubblicistici. In base a tale principio, recentemente ribadito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 19693/2018, la CTR torinese ha accolto la tesi dell’Ufficio e respinto l’appello della società concessionaria dello Stato per la costruzione e gestione delle autostrade. Si legge, infatti, nell’ordinanza citata che “le finalità pubblicistiche cui certamente è finalizzata la gestione e la manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell’attività d’impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la Società Autostrade”.
Pingback: Tosap/Cosap - Autostrade - No esenzione - Cassazione 1963-1964 del 25/7/2018