Peraltro, l’edificio in questione non è un edificio destinato al culto (edifici che l’art. 10 del Regolamento comunale di Roma n. 24 del 2003 sulla applicazione sperimentale della Tariffa per la Gestione dei Rifiuti Corte di Cassazione – copia non ufficialeUrbani esclude dal calcolo delle superfici, ma sempre perché ritenuti “incapaci di produrre rifiuti, per loro natura e caratteristiche e per il particolare uso cui sono adibiti” e, in assenza di una specifica norma di legge o regolamentare, non è sufficiente ai fini dell’esenzione dalla “tassa
dei rifiuti” la condizione soggettiva considerata nella richiamata (e sotto questo profilo inattuata) norma del Trattato lateranense.