Non vi sono, quindi, altri validi atti interruttivi della prescrizione validamente notificati nel quinquennio successivo alla notifica delle cartelle esattoriali. Essendo scaduto il termine prescrizionale quinquennale, decorrente dalla notifica delle cartelle (ultimi atti validamente notificati), deve, quindi, essere accolta l’opposizione, con annullamento dei corrispondenti ruoli di cui alle citate cartelle costituiscono un estratto.