Ebbene questa Corte, anche a Sezioni Unite, ha ripetutamente affermato, che l’esenzione prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP, e cioè da aziende per l’edilizia residenziale pubblica, richiedendosi la duplice condizione, insussistente per questa categoria di beni, dell’utilizzazione diretta degli immobili da parte dell’ente possessore e dell’esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito. (Cass. SU, n. 28160 del 26 novembre 2008; Cass., Sez. 6-5, n.13542 del 1 luglio 2016; Cass., Sez. 5, n. 14226 dell’8 luglio 2015; Cass., Sez. 5, n. 3733 del 17 febbraio 2010).