sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, alla stessa non spetta l’esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell’opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione (Cass. n. 11886 del 12/05/2017; Cass. n. 19693 del 25/07/2018; Cass. n. 28341 del 05/11/2019).
RASSEGNA SULL’ARGOMENTO:
TOSAP/COSAP – Cassazione – Ordinanze 1963/1964 del 25/7/2018 – Autostrade – Esenzione – Non spetta
Pingback: Tosap/Cosap - Autostrade - No esenzione - Cassazione 1963-1964 del 25/7/2018