Massima: È dovuta l’Imu per le aree destinate ad attività estrattiva che devono ritenersi edificabili ex art. 1, co. 2, del d.lgs. 504/92 sussistendo tutti e due gli elementi che qualificano il presupposto dell’Imu e cioè l’edificabilità quale deriva dagli strumenti di pianificazione urbanistica e l’edificabilità di fatto riconducibile alla concreta possibilità di realizzare strutture edilizie a supporto dell’attività estrattiva. (G.T.).