IMPOSTA PUBBLICITA’ – Distributori carburanti – Fascioni – Modalità di applicazione – Cassazione – Ordinanza 17623 del 21/6/2021

Questa Corte ha ritenuto, in via generale, che, se l’impianto pubblicitario si compone di uno spazio destinato alla pubblicità e di una cornice da esso distinta, e oggettivamente inidonea ad essere utilizzata per la diffusione del messaggio, l’imposta dovrà essere commisurata soltanto in relazione al predetto spazio, mentre se l’impianto è strutturato in modo tale che l’intera sua superficie è utilizzata per la pubblicità, l’imposta andrà ragguagliata alla totalità della superficie (così Cass., Sez. 5, n. 4908 del 07/03/2005; conf. Cass., Sez. 5, n. 1632 del 25/01/2008; Cass., Sez. 5, n. 4399 del 21/02/2008; Cass., Sez. 5, n. 23023 del 30/10/2009; v. da ultimo Cass., Sez. 5, n. 26727 del 22/12/2016).

RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

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