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RIFIUTI – Tariffa giornaliera – Modalità di calcolo – La posizione della Cassazione

Sul punto in relazione al numero di presenze effettive questa Corte si è già espressa affermando che (Sez. 5, Sentenza n. 8316 del 04/04/2013) “In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’utilizzo di una “tariffa convenzionale” stabilita dal regolamento comunale, quale base di calcolo della tassa dovuta dall’esercente il commercio ambulante nel mercato settimanale per l’uso discontinuo di un posto fisso, riferita al  numero dei giorni in cui è consentita la presenza settimanale stessa (e dunque, nella specie, 52 nell’anno), rispetta le prescrizioni dell’art. 77 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che non impone si debba tenere conto, per il criterio della omogenea potenzialità dei rifiuti e ai fini del calcolo, dei giorni di presenza effettiva, posto che il principio generale che governa la TARSU è costituito dal rapporto con la disponibilità dell’area produttiva di rifiuti per il periodo consentito dalla occupazione o dalla detenzione temporanea, anche in ragione dei costi fissi derivanti dalla relativa messa a disposizione.

Devesi in pratica dividere l’importo totale di essa per il numero dei giorni dell’anno, e moltiplicare quindi il risultato per il numero dei giorni di occupazione del suolo pubblico, essendo del tutto ovvio che l’espressione “rapportata a giorno” di cui al comma 2 dell’art. 77 non può avere altro significato che quello di una divisione (rapporto) della tassa annuale per il numero dei giorni componenti l’anno solare (365), costituendo poi tale rapporto l’unità di misura di quanto dovuto dal titolare del banco, moltiplicabile per il numero delle partecipazioni al mercato settimanale ed aumentabile fino al 50% (così appunto Cass. n. 22805/2006, citata dal ricorrente, nonché Cass. n. 12570/2010).

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