Soltanto successivamente all’entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 il gestore di una struttura ricettiva non riveste più la qualifica di agente contabile, bensì di responsabile di imposta, con la conseguenza che permane la qualifica di agente contabile per gli esercizi finanziari e per le somme riscosse anteriormente al 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del D.L. n. 34/2020.