In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale, qualora lo stesso non venga consegnato al destinatario, per rifiuto a riceverlo, per temporanea assenza, o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che comunica l’ avvenuto deposito dell’atto presso l’ufficio postale (c.d. CAD) A tal fine non è, infatti, sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Alla luce di tale insegnamento della Suprema Corte (SS. UU. 10012/2021) la CTR lombarda ha confermato le ragioni del contribuente allineandosi alla decisione dei giudici di prime cure. Nel caso di specie, infatti, a fronte della specifica contestazione da parte del ricorrente, dell’assenza di prova dell’avvenuta ricezione della CAD da parte del destinatario, l’Ufficio ha del tutto omesso di dedurre e di allegare il documento attestante l’avvenuta ricezione.