La giurisprudenza ha più volte affermato che la concessione del passo carrabile, determinando una compressione dell’uso pubblico della sede stradale (veicolare o pedonale) ove essa insiste, è subordinata alla verifica di precise e tassative condizioni di carattere oggettivo e, in particolare, alla sussistenza della correlazione funzionale con un’area laterale idonea allo stazionamento dei veicoli, in difetto della quale il provvedimento resta privo di idonea base giustificativa (cfr., ex multis Consiglio di Stato sez. I, 18/03/2016, n.743).