ICI – Abitazione principale – Detrazione – Residenza anagrafica in Comune diverso – Si applica – Cassazione – Ordinanza 20686 del 20/7/2021

la definizione contenuta nell’art. 8, comma 2, del d. Igs. n. 504/1992, cit. (secondo la quale «per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente») prescinde — con evidenza — dal dato formale della residenza anagrafica, e attiene, invece, al dato fattuale dell’effettiva dimora del nucleo familiare del contribuente;

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *