La necessità di un generale principio che imponga il contraddittorio preventivo in tema di tributi locali non è prevista da alcuna norma dell’ordinamento nazionale o eurounionale. Tale principio, di derivazione comunitaria, è unanimanente riconosciuto solo per i tributi “armonizzati”, e solo se espressamente previsto dalla legge per i tributi non armonizzati : nel nostro ordinamento ciò avviene solo in caso di accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente.
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