La statuizione (regolamentare n.d.r) si avvale dunque di due argomenti, entrambi sufficienti da soli a giustificare la decisione assunta.
Da una parte viene, infatti, evidenziato che nel Seminario si svolge attività di religione e culto (art. 16 I. n. 222 del 1985) e, dall’altra, si afferma che il Seminario è considerato ex lege un ente che ha fine di culto (art. 2 I. cit.). Ciascuno degli argomenti, per la CTR, induce a ritenere operante l’esenzione prevista nel regolamento comunale per gli Istituti di culto.