a fronte del dato obiettivo che, per come deduce la ricorrente, espone il classamento di tre unità immobiliari in categoria D/10 e,
quanto ai residui immobili in contestazione, l’attivazione della ricordata procedura di variazione catastale, con conseguente annotazione apposta agli atti quanto alla loro ruralità, – classamenti, questi, che non hanno formato oggetto di impugnazione da parte dell’Ente locale, – inconcludente rimane, pertanto, la ratio decidendi della gravata sentenza che, nel rilevare la cessazione dell’attività agricola, non ha dato conto delle obiettive emergenze catastali degli immobili né ha operato una qualche distinzione tra fabbricati rurali a destinazione abitativa, – in quanto tali esclusi dalle citate disposizioni in tema di IMU (v. sub 3.1 che precede), – ovvero di natura strumentale (ai sensi del d.l. n. 557 del 1993, art. 9, c. 3 bis, cit.)
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