il procedimento concessorio presuppone l’esercizio di una potestà discrezionale anzitutto sull’an, che esclude in radice l’applicabilità del regime del silenzio-assenso, come bene affermato dalla sentenza appellata.
Il subentro nella concessione originaria richiede, invero, un atto di assenso formale a conclusione di un procedimento in cui ha luogo la valutazione della conformità dell’attività del privato richiedente con il pubblico interesse in relazione all’utilizzazione della cosa che sarebbe oggetto di concessione. Non rileva, dunque, la sua appartenenza al patrimonio disponibile o indisponibile del Comune: Nemmeno hanno qui rilievo le censure dell’appellante di violazione della normativa europea in tema di procedure di evidenza pubblica.