la CTR non ha adeguatamente valutato gli anzidetti criteri, idonei ad escludere la natura commerciale dell’attività svolta negli immobili destinati all’esercizio dell’attività didattica; avrebbe dovuto invero essere verificata in concreto la gratuità dell’attività svolta, ovvero che gli eventuali importi versati fossero, per la loro entità, simbolici o comunque inidonei a costituire una retribuzione del servizio prestato, in quanto notevolmente inferiori ai costi di gestione (cfr. Cass. n. 28578 del 2020; Cass. n. 1031 del 2021; Cass. n. 4502 del 2012; Cass. n. 14226 del 2015)