Consiglio_Di_Stato_Sentenza_6916_14_10_2021
non è individuabile una base normativa di un divieto di installazione su edificio aziendale di più insegne di esercizio e diun automatismo ostativo per insegne di esercizio ulteriori rispetto alla prima. Un tale effetto troverebbe “smentita, sia pure a fini tributari” nell’art. 2-bis co.6 del d.l. n. 13/2002, introdotto in sede di conversione dalla l. n. 75/2002, il cui ultimo periodo prevede una forma di esenzione dal canone in caso di pluralità di insegne: infatti, “in coerenza con il dato normativo, non è peraltro corretto sul piano logico escludere la funzione di segnalazione agli automobilisti del luogo in cui si esercita l’attività di impresa, tipica dell’insegna ex art. 2568 Cod. civ., per il solo fatto che questa non sia una e una sola. A livello astratto la pluralità di insegne può infatti essere giustificata sulla base della conformazione fisica dei luoghi e del reticolo stradale, e dunque delle vie di accesso veicolare alla sede dell’impresa” (Cons. Stato, 29 marzo 2021, n.2587).