Non compete l’agevolazione Ici/Imu quale abitazione principale, ancorché tale destinazione dell’immobile risulti documentata e provata, se accatastato in categoria A/10 a nulla influendo la circostanza che la legge, nell’ambito delle categorie degli immobili del gruppo A, escluda dall’esenzione solo quelli A/1, A/8, A/9. L’agevolazione prevista per gli immobili adibiti ad abitazione principale non può estendersi a quelli di categoria A/10 difettando per questi la destinazione abitativa. Il Collegio ha sottolineato l’esigenza di fare riferimento alle caratteristiche catastali dell’unità immobiliare a prescindere dall’effettiva destinazione evidenziando altresì che il contribuente ha diritto al riconoscimento delle agevolazioni fiscali, incluse quelle relative all’Ici/Imu, solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che le prevedono.