In materia di imposta comunale per la pubblicità oggetto dell’imposta è il “mezzo disponibile” anche se non “effettivamente utilizzato”, con la conseguenza che non è onere dell’Amministrazione comunale accertare se il mezzo da essa autorizzato sia stato realmente impiegato per la “diffusione dei messaggi pubblicitari” (cfr. Cassazione sentenza n. 12783 del 2018: “è ben vero che il D.Lgs. 15 novembre 1993 afferma che “La diffusione di messaggi pubblicitari… è soggetta all’imposta…” sulla pubblicità, ma si deve tener conto:
– che l’art. 5 è solo una norma integrativa dell’oggetto del tributo rispetto a quello della pubblicità tramite impianti di affissione;
– che, l’art. 7 assume come parametro per la sua determinazione la “superficie minima della figura geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti”, e tra i numeri figura anche lo zero, che corrisponde alla mancata utilizzazione dell’impianto;
– che l’art. 8 prescrive che nella dichiarazione del contribuente è riservato un ruolo rilevante alla superficie esposta del mezzo pubblicitario che si intende utilizzare;
– che l’art. 6 prevede che “Soggetto passivo dell’imposta sulla pubblicità… è colui che dispone del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso”;
– che l’art. 12 si limita a disciplinare l’applicazione delle tariffe in relazione alle diverse fattispecie).