Questa Corte ha di recente affermato che, nell’ipotesi di immobile inagibile, l’IMU (come l’ICI) deve essere ridotta, in applicazione della disposizione sopra riportata, anche in assenza di richiesta del contribuente quando lo stato di inagibilità è perfettamente noto al Comune, tenuto conto del principio di collaborazione e buona fede che deve improntare
i rapporti tra ente impositore e contribuente, di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest’ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune (Cass., Sez. 6-5, n. 8592 del 26/03/2021). Tuttavia, nel caso di specie, parte ricorrente non ha allegato né provato di avere dichiarato al Comune le condizioni dei capannoni, né che queste ultime, nell’anno di riferimento, fossero al medesimo note, producendo, anzi, solo anni dopo una perizia giurata
in pendenza di giudizio.