Massima:
Il presupposto impositivo della tassa di smaltimento dei rifiuti (Tarsu) è costituito dalla mera occupazione e/o dalla mera conduzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, eccetto l’ipotesi di riduzione ossia di esenzione espressamente previsti di regolamenti comunali. L’aver appaltato il servizio da parte dell’ente locale ad una società esterna è irrilevante ai fini del pagamento del tributo, essendo dovuto e obbligatorio ex legge indipendentemente dalla fruizione del servizio di raccolta. (M.F.).
Riferimenti normativi: art. 52 d.lgs. n. 504; Legge n. 147/2013.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 12972/2019; CTP Rieti nn. 28 e 120/2020.