ne consegue che, nel caso in esame, con riguardo alla documentazione prodotta dalla contribuente, l’attività di bonifica delle bombole e dei serbatoi di gas, cioè il loro svuotamento dai residui gassosi negli stessi ancora presenti, da parte di impresa specializzata, consiste in un’attività di gestione di rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, articolo 183, comma 1, lettera n), richiedente specifica autorizzazione, diversa e ulteriore rispetto a quella relativa alla mera raccolta di rifiuti.