E quindi anche chi occupi l’area per la realizzazione di opere su appalto del proprietario; l’art.9 del verbale di consegna -verbale che la stessa ricorrente definisce come espressivo di un accordo (“patto”)- secondo cui ‘amministrazione del demanio avrebbe potuto occupare il piazzale de quo senza corrispettivo, non può operare in favore di un privato subentrato alla amministrazione del demanio nella proprietà del piazzale, quale deroga implicita rispetto ad una sopravvenuta previsione normativa secondaria (ii regolamento COSAP) di applicabilità generale ai privati, e deve al contrario essere ritenuto implicitamente inefficace per sopravvenuto contrasto con quella disposizione;