Il principio di non contestazione di cui all’art. 115, primo comma, c.p.c., si applica anche nel processo tributario e riguarda esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato, attesa l’indisponibilità dei diritti controversi, condizione che, nel caso di specie, non appare sussistere atteso che la ricorrente neppure indica, riportandoli anche per stralcio nel ricorso per cassazione, gli atti nei quali la società concessionaria o il Comune , nel prendere posizione sui fatti di causa, si sono espresse a favore di quanto esposto dalla contribuente (Cass. n. 12287/2018).
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