Così come formulato, l’atto di citazione è inammissibile nei confronti della convenuta, nella qualità di amministratore unico della società fallita, in quanto “l’effetto principale della dichiarazione di fallimento per il debitore, ai sensi dell’art. 42 della L. n. 267/1942, è rappresentato dallo spossessamento dei suoi beni. Tale disposizione, peraltro non modificata dall’art. 40 del D. Lgs. n. 5/2006, recita che “la sentenza che dichiara il fallimento, priva dalla sua data il fallito dall’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla
data della dichiarazione”.