Il caso in esame è invece espressamente disciplinato dall’art. 66 del d.lgs. n. 507 del 1993 che contempla dei temperamenti all’imposizione per le situazioni che obiettivamente possono comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell’uso stagionale, previsto dalla lett. b) del comma 3 di tale disposizione, prevedendo espressamente in quest’ipotesi la riduzione «di un importo non superiore ad un terzo» della tariffa unitaria, essendo rimesso alla discrezionalità dell’ente impositore (Cass. n. 22523 del 2017) la fissazione dell’entità della riduzione in una misura comunque non superiore al limite massimo di riduzione di un terzo fissato dalla norma.
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